22/10/2010

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Il film deve affrontare i rischi cui sono esposte le persone nel luogo di lavoro (come i rischi fisici, chimici, meccanici o psicosociali). Altri argomenti potrebbero essere i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro o gli effetti dei cambiamenti politici ed economici sul nostro modo di lavorare. Altri elementi caratterizzanti potrebbero essere i settori che svolgono un ruolo importante nella vita economica, culturale e politica in Europa (ossia istruzione, agricoltura, edilizia, assistenza sanitaria) o i gruppi che devono far fronte a situazioni particolari, come i lavoratori migranti, le donne, i disabili, i giovani e gli anziani nel mondo del lavoro.

Il premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri viene conferito a un documentario d'autore artistico e creativo, che promuova il dibattito e la discussione tra i cittadini europei sull'importanza della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Il film dovrebbe avere un punto di vista particolare che convinca la giuria attraverso una trama avvincente, personaggi fortemente caratterizzati e ottime qualità cinematografiche in termini di fotografia, suono e montaggio. 

Il vincitore del premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri concede all'EU-OSHA il diritto, a titolo gratuito, di

  • Pubblicare un trailer o un estratto del film vincitore della durata massima di cinque minuti e fermi immagini (foto) sul sito web dell’EU-OSHA, nei comunicati stampa o nella newsletter dell’EU-OSHA.
  • Proiettare e presentare il trailer o il film vincitore in versione integrale in occasione di eventi riservati e non commerciali organizzati dall’EU-OSHA e dalla sua rete di punti focali nell’UE, nel SEE e nei paesi candidati e candidati potenziali.
  • Far sottotitolare in alcune lingue europee selezionate il film vincitore e concedere all’EU-OSHA il diritto di licenza non esclusivo, non commerciale e di proiezione non cinematografica di fornire l’accesso (su una piattaforma elettronica protetta da login) alla summenzionata rete e ad altri partner ufficiali.

Di contro, i diritti relativi ai sottotitoli sono ottenibili gratuitamente dal realizzatore/dal titolare dei diritti del film vincitore per un ulteriore uso.

 È scaduto il termine ultimo per partecipare ai premi per le buone prassi nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro.

Quali tipi di buone prassi saranno accettati?

Sono accettati esempi pratici di come lo stress lavoro correlato e i rischi psicosociali sono stati gestiti in modo efficace. Le candidature devono mostrare chiaramente in che modo le buone prassi sono state applicate nel luogo di lavoro (esempi ipotetici non saranno presi in considerazione) e possono contenere prove riguardanti:

  • una valutazione approfondita dei rischi psicosociali nel luogo di lavoro, seguita da attività pratiche volte a prevenire o ridurre i rischi psicosociali, attuate con un approccio partecipativo;
  • azioni organizzative volte a ridurre lo stress lavoro correlato, fra cui livelli d’intervento primario (eliminazione dei rischi), secondario (protezione dei lavoratori contro i rischi che non possono essere eliminati) e terziario (aiutare i lavoratori che soffrono di stress e problemi psicosociali);
  • interventi organizzativi focalizzati sul ruolo dell’alta dirigenza e dei quadri direttivi nella creazione di un buon ambiente di lavoro psicosociale;
  • l’attuazione di un approccio olistico alla sicurezza e alla salute sul lavoro, compresa la valutazione e la gestione dei rischi psicosociali e la promozione della salute mentale nel luogo di lavoro;
  • lo sviluppo e l’attuazione di strumenti pratici per la valutazione e la gestione dello stress e dei rischi psicosociali nel luogo di lavoro.

Cosa deve dimostrare una candidatura?

I giudici valuteranno la sussistenza dei seguenti elementi:

  • una gestione reale ed efficace dei rischi psicosociali e dello stress lavoro correlato;
  • interventi innovativi mirati al luogo di lavoro;
  • l’attuazione riuscita degli interventi;
  • miglioramenti reali e dimostrabili in materia di sicurezza e salute;
  • diversità della forza lavoro presa in considerazione;
  • effettiva partecipazione ed effettivo coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
  • sostenibilità dell’intervento nel lungo periodo;
  • trasferibilità ad altri luoghi di lavoro (compresi quelli in altri Stati membri e ad altre piccole e medie imprese);
  • tempestività (l’intervento dovrebbe essere recente o non ampiamente pubblicizzato).

Inoltre, l’intervento deve soddisfare, e idealmente superare, i pertinenti requisiti di legge dello Stato membro in cui è stato messo in atto. Gli interventi incentrati sull’individuo, quali la formazione, dovrebbero dimostrare come questi formano parte di un più ampio approccio alla gestione dei rischi psicosociali sul lavoro.

Gli esempi di buone prassi non devono essere stati concepiti unicamente per fini di lucro. Questo si riferisce a prodotti, strumenti o servizi che sono o potrebbero essere commercializzati.

Chi può partecipare?

Si accetteranno esempi di buone prassi presentati da imprese o organizzazioni degli Stati membri dell’UE, dei paesi candidati, dei paesi potenzialmente candidati e dei paesi aderenti all’Associazione europea di libero scambio, fra cui:

  • imprese individuali;
  • imprese o organizzazioni che rientrano nella catena di fornitura di prodotti, attrezzature o personale;
  • operatori della formazione e dell’istruzione;
  • organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacati e organizzazioni non governative;
  • servizi regionali o locali per la prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, servizi di assicurazione e altre organizzazioni intermediarie;
  • partner ufficiali della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri.

Come partecipare?

Il concorso Premio per le buone prassi è coordinato a livello nazionale dalla rete dei punti focali dell’EU-OSHA. Il partner della rete del vostro paese fornirà i dettagli su come partecipare al concorso.

Le candidature sono giudicate prima a livello nazionale e i vincitori nazionali vengono poi scelti per prendere parte al concorso paneuropeo, in cui saranno decretati i vincitori finali.

Le organizzazioni internazionali o paneuropee e i partner ufficiale della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri possono inviare la propria candidatura direttamente all’EU-OSHA. Maggiori dettagli su come candidarsi al Premio per le buone prassi a livello europeo possono essere ottenuti scrivendo all’indirizzo gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Dal 2000 i premi per le buone pratiche conferiscono un riconoscimento a iniziative eccezionali e innovative di tutta Europa nel campo della salute e sicurezza sul lavoro (SSL). I premi mettono in risalto i vantaggi di una buona gestione della salute e sicurezza sul lavoro e fungono da piattaforma per la condivisione e la promozione delle buone pratiche.

Partecipare è un modo eccellente per promuovere l’impegno della propria organizzazione a favore della SSL. Il concorso può inoltre rappresentare una grande fonte di motivazione per lavorare al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

I punti focali dell’EU-OSHA selezionano un vincitore per ogni paese partecipante. I vincitori ricevono onori e menzioni nel corso di un’apposita cerimonia di premiazione, che si tiene durante il vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri», nell’ultimo anno di ogni campagna.

Questo riconoscimento premia un documentario che ponga l’attenzione sull’essere umano in un mondo del lavoro che cambia. Il film dovrebbe trattare degli effetti del cambiamento politico ed economico sul modo in cui viviamo e lavoriamo, o di argomenti correlati al lavoro quali le condizioni fisiche e psicosociali nonché i rischi, attuali e futuri, sul luogo di lavoro.

Informazioni sul regolamento e sui termini per le candidature sono reperibili sul sito web di Doclisboa.

Requisiti del film

Vincitori del premio: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Il GHS è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo ed è ora utilizzato anche come base per le norme sul trasporto internazionale e nazionale di merci pericolose.

I pericoli derivanti dalle sostanze chimiche sono comunicati attraverso le segnalazioni e i pittogrammi riportati sulle etichette e sulle schede di dati sulla sicurezza.

I nuovi pittogrammi con cornice rossa sostituiscono i noti simboli di pericolo arancioni.

I vecchi termini sono stati sostituiti da nuovi termini:

  • miscele al posto di preparati;
  • «hazardous» al posto di «dangerous» nella versione inglese, traducibili entrambi con pericoloso;
  • pittogrammi al posto di simboli;
  • frasi di pericolo al posto di frasi di rischio;
  • frasi di precauzione al posto di frasi di sicurezza.
  • Le indicazioni di pericolo sono sostituite da segnalazioni (p. es. Pericolo, Avvertenza)

 

Esegui il download del nostro poster e opuscolo sulla spiegazione dei pittogrammi di pericolo

Guarda Napo in... Attenzione ai prodotti chimici!

Classificazione

Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o di una miscela. Tale processo viene definito autoclassificazione.

In alcuni casi, la decisione sulla classificazione delle sostanze è presa a livello comunitario per garantire un’adeguata gestione dei rischi. Gli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono proporre la classificazione ed etichettatura di una sostanza da armonizzare in tutta l’Unione europea. Le informazioni saranno inoltre rese disponibili nell’inventario C&L.

Si tratta in genere delle sostanze più pericolose: sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni precedentemente armonizzate ai sensi della legislazione precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate CLP. I fornitori sono tenuti ad applicare questa classificazione ed etichettatura armonizzata.

Punti salienti

  • Prestare attenzione alle nuove etichette di pericolo e alle nuove schede di dati sulla sicurezza.
  • Formare i lavoratori a comprendere e riconoscere le informazioni sull’etichettatura CLP.
  • Verificare che l’uso della sostanza o miscela sia coperto dalla scheda dei dati di sicurezza e che non sia sconsigliato.
  • Attenersi alle indicazioni riportate sulle nuove etichette e nelle schede di dati sulla sicurezza.
  • Controllare se la classificazione è cambiata.
  • Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi sul posto di lavoro, se necessario.
  • Se sei un datore di lavoro, comunica queste modifiche ai tuoi lavoratori.
  • In caso di domande sulla nuova etichetta o sulla nuova scheda dei dati di sicurezza, rivolgersi al fornitore.

Fonte: DG Occupazione.

Pagine web dell’ECHA sulla classificazione delle sostanze e delle miscele (23 lingue UE)

Etichettatura

I fornitori devono etichettare una sostanza o una miscela contenuta nell’imballaggio in base al regolamento CLP prima di immetterla sul mercato o quando:

  • una sostanza è classificata come pericolosa;
  • una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose oltre una certa soglia.

Articolo OSHwiki sull’etichettatura delle sostanze chimiche

Pagine web dell’ECHA sull’etichettatura e l’imballaggio (23 lingue UE)

Inventario delle classificazioni e delle etichettature

L’inventario della classificazione ed etichettatura (C&L) è una banca dati contenente informazioni di base sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze notificate e registrate ricevute dai fabbricanti e dagli importatori. Contiene inoltre l’elenco delle classificazioni armonizzate giuridicamente vincolanti (Allegato VI al regolamento CLP). È stato istituito ed è gestito dall’ECHA.

Ulteriori informazioni

Il cosiddetto "nuovo approccio" rappresenta una modalità innovativa di armonizzazione tecnica, che suddivide le responsabilità tra il legislatore europeo e gli organismi europei di normalizzazione.

Il "nuovo approccio" si basa sui seguenti principi fondamentali:

  • Le direttive europee definiscono i "requisiti essenziali" per garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza dei consumatori o dell'ambiente; Le direttive ispirate al "nuovo approccio" si basano sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 95 TCE), che prevede l'adozione di provvedimenti volti al miglioramento della libera circolazione delle merci.
  • Il compito di redigere le corrispondenti norme armonizzate in grado di soddisfare i requisiti essenziali dei prodotti stabiliti dalle direttive è affidato agli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC e ETSI);
  • si presume che i prodotti conformi alle norme armonizzate soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti (presunzione di conformità, marchio CE) e gli Stati membri devono accettare la libera circolazione di tali prodotti;
  • l'utilizzo di tali norme resta facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal caso, i produttori hanno l'obbligo di dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti essenziali.

Informazioni approfondite sulle direttive adottate ai sensi del nuovo approccio sono disponibili nella sezione direttive o alle seguenti pagine Internet della Commissione europea:

 

Link di riferimento agli organismi europei e internazionali di normalizzazione 

Organismi nazionali di normalizzazione

Membri del CEN

Paese Istituzione/membro del CEN
Austria Austrian Standards International (ASI)
Belgio Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Cipro Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Repubblica ceca Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danimarca Dansk Standard (DS)
Estonia Eesti Standardikeskus (EVS)
Finlandia Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francia Association Française de Normalisation (AFNOR)
Germania Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grecia Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungheria Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islanda Islenskir Stadlar (IST)
Irlanda National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italia Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Lettonia Latvijas Standarts (LVS)
Lituania Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Lussemburgo Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Paesi Bassi Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvegia Norsk Standard (SN)
Polonia Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portogallo Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romania Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovacchia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spagna Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Svezia Swedish Standards Institute (SIS)
Svizzera Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Membri del CENELEC  

Paese Istituzione/membro del CENELEC
Austria Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgio Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Cipro Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Repubblica ceca Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danimarca Dansk Standard (DS)
Estonia Eesti Standardikeskus (EVS)
Finlandia Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francia Union Technique de l'Electricité
Germania Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grecia Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungheria Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islanda Staðlaráð Íslands
Irlanda Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italia Comitato Elettrotecnico Italiano
Lettonia Latvijas Standarts (LVS)
Lituania Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Lussemburgo Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Paesi Bassi Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvegia Norsk Elektroteknisk Komite
Polonia Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portogallo Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romania Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovacchia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spagna Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Svezia SEK Svensk Elstandard
Svizzera Electrosuisse

Direttiva 89/391 ("direttiva quadro" sulla SSL)
del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (in prosieguo: "direttiva quadro").

Nel 1989, alcune disposizioni della direttiva quadro hanno apportato notevoli innovazioni, tra le quali:

  • l'espressione "ambiente di lavoro" è stata coniata conformemente alla convenzione n°155 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e indica un approccio moderno che tiene conto della sicurezza tecnica, nonché della prevenzione generale delle malattie;
  • la direttiva mira a stabilire un equo livello di salute e sicurezza a vantaggio di tutti i lavoratori (le uniche eccezioni sono costituite da lavoratori domestici e da lavoratori che operano nel servizio pubblico o che prestano servizio militare);
  • la direttiva obbliga i datori di lavoro ad adottare adeguate misure preventive per rendere il luogo di lavoro più sano e sicuro;
  • la direttiva introduce quale elemento chiave il principio di valutazione dei rischi specificandone gli elementi principali (ad esempio, individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorità l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro);
  • il nuovo obbligo di mettere a punto misure preventive sottolinea implicitamente l'importanza di nuove forme di gestione della salute della sicurezza come parte dei processi di gestione generale.

Entro la fine del 1992 la direttiva quadro doveva essere recepita dalla legislazione nazionale. Le ripercussioni della recezione nei sistemi giuridici nazionali variano a seconda degli Stati membri. In alcuni Stati membri la direttiva quadro ha avuto notevoli conseguenze a livello giuridico, a causa dell'inadeguatezza della legislazione nazionale, mentre in altri non è stata avvertita la necessità di introdurre grandi adeguamenti.

Nel 2004 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione, COM(2004) 62, sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, vale a dire le direttive: 89/391 CEE (direttiva quadro), 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezzature di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale). Tale comunicazione metteva in luce come la legislazione europea avesse influito positivamente sulle norme nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, un'influenza che si rifletteva tanto nella legislazione attuativa nazionale quanto nell'applicazione pratica nelle industrie e nelle istituzioni del settore pubblico.

In termini generali, la relazione giungeva alla conclusione che la legislazione dell'UE aveva contribuito a infondere una cultura della prevenzione in tutto il territorio dell'Unione europea, nonché a razionalizzare e semplificare i sistemi legislativi nazionali. Nel contempo, tuttavia, la relazione evidenziava varie pecche nell'applicazione della legislazione, che ne determinavano il rallentamento nel pieno raggiungimento del suo potenziale, rilevando anche casi in cui erano state avviate procedure di infrazione.

15/06/2010

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