1. PROTEZIONE DEI DATI
L’EU-OSHA rispetta la privacy dei suoi candidati e tratta i loro dati personali come previsto dal regolamento (UE) 2018/1725. Tale garanzia si applica, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Le informazioni personali che l’EU-OSHA richiede ai candidati nell’ambito di una procedura di selezione saranno trattate conformemente alla dichiarazione sulla protezione dei dati relativa alle procedure di selezione e assunzione.
Ai richiedenti è consentito l’accesso a tutti i loro dati personali trattati nell’ambito di una procedura di selezione. In particolare, gli interessati dovrebbero avere accesso ai risultati della loro valutazione in tutte le fasi della procedura di selezione (preselezione, colloquio e prove scritte), a meno che non si possa applicare l’eccezione di cui all’articolo 6 dell’allegato III dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
Tale eccezione può implicare che l’accesso non debba essere concesso né ai dati comparativi relativi ad altri richiedenti (risultati comparativi) né ai pareri individuali dei membri del comitato di selezione.
2. MEZZI DI RICORSO
Candidati non ammessi alla procedura di selezione
Domanda di riesame
Un candidato che ritenga che sia stato commesso un errore in relazione alla sua mancata ammissione a una specifica procedura di selezione (ossia il candidato non soddisfa i criteri di ammissibilità indicati nell’avviso di posto vacante) può chiedere che la sua candidatura venga riesaminata inviando, entro cinque giorni di calendario (a partire da un mese dopo il termine per la presentazione delle candidature), una richiesta di riesame, citando il numero della procedura di selezione in questione, indirizzata al presidente del comitato di selezione, preferibilmente tramite posta elettronica, all’indirizzo: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu (recruitment[at]osha[dot]europa[dot]eu).
Il comitato di selezione riesaminerà la candidatura e notificherà al candidato la propria decisione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Reclami
Se il comitato di selezione conferma la decisione iniziale di non ammettere il candidato alla procedura di selezione, il candidato può presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, indirizzato al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, preferibilmente per posta elettronica, all’indirizzo: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu (recruitment[at]osha[dot]europa[dot]eu).
Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica della decisione al candidato. Il direttore esecutivo notifica la propria decisione motivata al candidato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Se, allo scadere di tale termine, non è pervenuta alcuna risposta al reclamo, si considera che si tratta di una decisione implicita di rigetto, avverso la quale può essere presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello statuto.
Qualora il reclamo venisse respinto, il candidato può presentare ricorso ai sensi dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea dinanzi al:
Tribunale dell’Unione europea
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Lussemburgo
È inoltre possibile presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in conformità delle condizioni stabilite nella decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994).
Tale denuncia deve essere indirizzata a:
Mediatore europeo
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F- 67001 Strasburgo Cedex, Francia
Si richiama l’attenzione dei candidati sul fatto che le denunce al Mediatore europeo non sospendono i termini previsti dall’articolo 90, paragrafo 2, e dall’articolo 91 dello statuto dei funzionari. Si ricorda inoltre che, prima di presentare una denuncia al Mediatore, i candidati devono aver presentato un reclamo all’EU-OSHA, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e devono aver ricevuto una risposta negativa.
Candidati ammessi alla procedura di selezione ma esclusi in una fase successiva
I candidati che sono stati ammessi alla procedura di selezione ma sono stati esclusi in una fase successiva, ad esempio i candidati non invitati a colloqui/prove, i candidati che non hanno superato la fase di prova/colloquio e, in ultima analisi, i candidati non inclusi nell’elenco di riserva, non possono chiedere una revisione della decisione del comitato di selezione che li esclude dalla procedura di selezione, ma possono avvalersi delle procedure di cui all’articolo 90, paragrafo 2, e all’articolo 91 dello statuto dei funzionari. I candidati possono anche presentare una denuncia al Mediatore europeo, come spiegato in precedenza.
Qualora la denuncia venisse respinta, il candidato può presentare ricorso ai sensi dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea dinanzi al:
Tribunale dell’Unione europea
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Lussemburgo