I prodotti chimici in agricoltura
Come è ben evidenziato in Fig. 2.1, i Prodotti molto tossici sono contrassegnati con la lettera T+ e con l´immagine del teschio, ed appartenevano alla I Classe; i Prodotti tossici sono contrassegnati con la lettera T e con l´immagine del teschio, ed appartenevano anch´essi alla I Classe; I Prodotti nocivi sono contrassegnati con la lettera Xn e con l´immagine della croce di S. Andrea, ed appartenevano alla II Classe; i Prodotti irritanti sono contrassegnati con la lettera Xi e con l´immagine della croce di S. Andrea, ed appartenevano alla III o IV Classe; infine, i Prodotti non classificati non sono contrassegnati da simboli indicanti rischi per la salute, e riportano di norma la dicitura Attenzione: manipolare con prudenza; essi appartenevano alla III o IV Classe. L'effetto dannoso provocato da sostanze tossiche sulle funzioni vitali dell'organismo umano è definito intossicazione, ed i disturbi ad essa correlati possono essere immediati, come: lacrimazione e disturbi visivi, mal di testa, irritabilità, sonnolenza o insonnia, spossatezza, vertigini, tremori, confusione mentale, salivazione, nausea e vomito, dolori addominali e diarrea, prurito e irritazione della pelle, tosse ed oppressione toracica; oppure ritardati, come: diminuzione della vista, dolori muscolari e perdita di forza, calo di peso, diminuzione della memoria e della concentrazione, depressione. I prodotti fitosanitari possono inoltre provocare effetti allergizzanti (oculo-riniti, dermatiti allergiche, asme respiratorie), cancerogeni (sviluppo di tumori), teratogeni (malformazioni dell'embrione e del feto), ed anche mutageni (alterazione del patrimonio genetico con possibile insorgenza di tumori o malformazioni nelle generazioni successive). L'agricoltore, che in definitiva rappresenta la persona più direttamente esposta ai rischi per la sua salute, può ridurre l´esposizione effettuando il trattamento chimico solo quando è indispensabile, ed osservando, sempre, tutte le norme per un corretto impiego. Analizziamo più in dettaglio le operazioni già elencate nel paragrafo precedente: Acquisto e trasporto Innanzi tutto, per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è necessaria l'autorizzazione (il c.d. patentino) rilasciata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura competente per territorio, previa partecipazione ad un corso di preparazione di 15 ore prima di sostenere l'esame di abilitazione (Art. 24 D.P.R. n°1255/68). I colloqui per l'abilitazione all'acquisto vertono sui pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei presidi sanitari; sulle modalità per un corretto utilizzo degli stessi e sulle misure precauzionali da adottare, e comprendono altresì le nozioni di base per un corretto impiego dal punto di vista agricolo con norme di difesa biologica, guidata ad integrata. La validità dell'abilitazione è di 5 anni ed è rinnovabile previo sostenimento di un ulteriore colloquio. L'acquisto dei prodotti fitosanitari irritanti (Xi) non necessita di alcuna autorizzazione preventiva nel caso di utilizzo nella produzione agricola. E´ comunque vietato l´acquisto di prodotti sfusi, così come è proibito acquistare senza patentino, ovvero da esercizi non autorizzati o da ambulanti; ulteriori divieti riguardano la possibilità di prestare o regalare a terzi i prodotti, nonché di trasportare presidi sanitari in promiscuità con passeggeri, animali o derrate alimentari. Magazzinaggio e conservazione L'immagazzinamento dei prodotti antiparassitari presso le aziende agricole non èsottoposto a particolari normative ad eccezione dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), che devono essere conservati in locali o armadi sempre chiusi a chiave con il cartello VELENO. E' consigliabile, tuttavia, provvedere affinché i locali siano asciutti, riparati dal caldo e dal freddo, aerati, con pareti lavabili, pavimenti impermeabilizzati per una facile pulitura e presenza di pozzetti o altre strutture di contenimento nel caso di sversamento di prodotti liquidi. E´ opportuno limitare l'accesso al locale solo a persone esperte, non depositarvi alimenti o mangimi, e prevedere la presenza di un estintore portatile a polvere polivalente di tipo ABC. Non bisogna travasare né conservare i prodotti fitosanitari in contenitori diversi dagli originali e senza etichettatura, ed all'interno del deposito è severamente vietato fumare, mangiare o bere. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, bisogna provvedere immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il prodotto versato è in granuli od in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura, farina fossile o bentonite). Preparazione della miscela da applicare e trattamento delle colture con il prodotto Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere sempre le istruzioni riportate sull'etichetta; la preparazione della miscela va eseguita all'aperto, indossando indumenti adatti ed utilizzando attrezzi idonei. E´ necessario calcolare bene la quantità di prodotto da impiegare nel trattamento in relazione alle dosi da distribuire ed alla superficie da trattare, e mescolare i prodotti con l'acqua utilizzando un idoneo agitatore al riparo dall´eventuale rilascio di schizzi. Il trattamento antiparassitario dovrebbe essere eseguito con una trattrice munita di cabina chiusa, dotata di un sistema di ricircolo dell'aria attraverso filtri di caratteristiche adeguate; in caso diverso, è necessario che l´operatore si protegga indossando una tuta apposita, facilmente lavabile o monouso, adoperando guanti di gomma specifici per la manipolazione di sostanze tossiche ed una maschera idonea o, meglio ancora, un casco con filtri specifici per le categorie di prodotto che si sta distribuendo, attenendosi alle prescrizioni in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Bisogna inoltre verificare ad intervalli regolari l'efficienza di ogni elemento delle macchine utilizzate per i trattamenti, e di conseguenza valutare ed adeguare l´uniformità di distribuzione e la velocità di avanzamento; infine è bene controllare il volume effettivamente distribuito. Nelle operazioni di controllo e taratura delle attrezzature, è necessario indossare vestiario adeguato e munirsi di specifici DPI; è buona norma da ultimo eseguire i trattamenti in assenza di vento o, comunque, tenere giusto conto delle condizioni meteorologiche e climatiche. Durante le fasi del trattamento è assolutamente vietato mangiare, bere, fumare o portare qualsiasi oggetto alla bocca, ed è consigliabile adottare una alimentazione povera di grassi e senza alcolici. Fase di post-trattamento Eseguito il trattamento, è necessario lavare accuratamente le attrezzature utilizzate, togliere i DPI e, se non monouso, lavarli accuratamente, prestando attenzione nella eventuale pulizia della maschera e del filtro; anche l'operatore, terminate le attività, deve lavarsi accuratamente con acqua e sapone. I rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola vengono classificati come speciali; ciò significa che anche i contenitori di prodotti fitosanitari, contaminati dal prodotto, non possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, né tanto meno interrati, abbandonati in canali o bruciati. Anche le acque di risciacquo delle cisterne utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non possono essere scaricate in canali o sul suolo (salvo apposite autorizzazioni comunali) in quanto possono essere causa di inquinamento Perciò, al fine di permettere un razionale smaltimento dei residui sopra citati nel rispetto della normativa vigente (Art. 10 bis Legge n°441/87) è necessario rivolgersi a ditte specializzate. E´ opportuno segnalare gli appezzamenti trattati con cartelli riportanti la dicitura "Coltura trattata con prodotti fitosanitari" e rispettare il tempo di rientro, cioè il termine previsto tra il trattamento ed il momento in cui si può rientrare nel campo senza rischi; questo intervallo fa sì che i residui scendano ad un livello accettabile e consente di evitare il rischio di contaminazione a persone che lavorino nel campo o lo attraversino. Quando tali rischi esistono, le etichette indicano il termine minimo che deve passare prima che si possa ritornare nel campo; qualora non sia precisato, è bene attendere almeno 24 ore dal giorno dell´applicazione; ci si dovrà quindi preoccupare di tenere le persone e gli animali lontano dai luoghi in cui si effettuano i trattamenti, e di non lasciare mai senza sorveglianza i presidi sanitari o altra attrezzatura di lavoro. In funzione della natura del prodotto, l´etichetta specifica il tempo che deve intercorrere tra l´ultimo trattamento e la raccolta, in modo che il livello dei residui non superi i limiti imposti. Emergenze In caso di contatto accidentale con prodotto od intossicazione si dovrà allontanare il soggetto dalla fonte di intossicazione e trasportarlo in Ospedale, evitando di somministrare latte, alcolici, medicinali; si consegnerà al medico la confezione del prodotto usato. Legislazione in tema di impiego di prodotti fitosanitari Le informazioni relative agli impieghi autorizzati, agli intervalli di sicurezza ed ai limiti massimi di residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono aggiornate con riferimento alle seguenti disposizioni legislative: D.M. 19 maggio 2000 (s.o. G.U. 05.09.2000, n. 207) Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all´alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE). D.M. 10 luglio 2000 (G.U. 16.09.2000, n. 217) Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. D.M. 3 gennaio 2001 (s.o. G.U. 10.2.2001, n. 34) Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari" D.M. 2 maggio 2001 (G.U. n. 177 del 1-8-2001) Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 19 maggio 2000, 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, concernenti "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione". D.M. 8 giugno 2001 (G.U. n. 203 del 1-9-2001- Suppl. Ordinario n.223) Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. D.M. 6 agosto 2001 (GU n. 239 del 13-10-2001) Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2001 del Ministero della Sanità, recante: "Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 2001). (GU n. 254 del 31-10-2001) D.M. 20 novembre 2001 (GU n. 25 del 30-1-2002) Modifiche ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti rispettivamente "Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli" e "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione". D.M. 29 marzo 2002 (GU n. 87 del 13-4-2002) Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. D.M. 9 maggio 2002 (GU n. 160 del 10-7-2002) Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. D.M. 18 giugno 2002 (GU n. 179 del 1-8-2002) Recepimento della direttiva n. 2002/23/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. 2.3 Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici secondo il D.Lgs. 25/2002. Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"; costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, ed è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità . La valutazione dei rischi viene eseguita di concerto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare nella: produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti. Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come:
In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati: a) esplosivi b) comburenti c) estremamente infiammabili d) facilmente infiammabili e) infiammabili f) molto tossici g) tossici h) nocivi i) corrosivi j) irritanti k) sensibilizzanti l) cancerogeni m) mutageni n) tossici per il ciclo riproduttivo Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che siano solo pericolosi per l'ambiente. La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede di sicurezza (vedi tabella in allegato A). Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 25/02, tra Rischio di esposizione Moderato, che pone gli obblighi della Valutazione dei rischi e della Informazione e formazione, e Non moderato, che prevede inoltre, disposizioni in caso di incidenti o di emergenze e Sorveglianza sanitaria; entrambe le fattispecie sono riferibili al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 72-quinquies comma 2. Si ricorda che l´analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere effettuata ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 e riportata all´interno della valutazione dei rischi nell´ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, con compilazione del registro dei soggetti esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti. Nel processo è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi: Valutazione preliminare e Valutazione dettagliata in quanto la valutazione preliminare non può essere una valutazione analitica del rischio di esposizione dei singoli lavoratori, ma solo una individuazione del pericolo di esposizione agli agenti chimici. Solo con questa interpretazione è possibile spiegare le terminologie di rischio moderato e non moderato, che altrimenti sarebbero in contrasto con l´evidenza che il rischio di esposizione debba essere comunque basso, anche in realtà complesse che utilizzino agenti pericolosi in quantità significative. La valutazione dettagliata del rischio è obbligatoria solo per le situazioni nelle quali il pericolo non è moderato; in questi stessi casi è anche necessario:
Di seguito sono illustrate le varie fasi in cui deve essere articolata la valutazione dei rischi. Raccolta delle informazioni La prima operazione da compiere è quella della raccolta delle informazioni pertinenti. I dati dei prodotti sono contenuti nelle schede di sicurezza; è fondamentale verificarne l´attendibilità, la completezza e l´aggiornamento. Per i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli allegati VIII-ter ed VIII-quater del D.Lgs 626/94. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi, in pratica occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute. Questi dati sono di particolare utilità in caso si debba procedere successivamente con la valutazione di dettaglio. A livello comunitario la definizione di limiti è stata effettuata per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE), e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir. 2000/39/CE), oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva recepita con D.Lgs. 66/2000). Per le altre sostanze si può fare riferimento a valori limite internazionalmente riconosciuti. I dati relativi amansioni ed attività si ottengono attraverso l´analisi del ciclo produttivo; infatti la prima azione di riduzione del pericolo consiste in una buona progettazione e nella riduzione al minimo degli agenti di rischio. La descrizione del ciclo produttivo deve comprendere uno schema a blocchi che evidenzi i flussi in ingresso/uscita, una identificazione del lay-out dell´area in esame (onde valutare interconnessioni con le aree circostanti) e l´identificazione delle sostanze presenti e di eventuali ulteriori pericoli. Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, è opportuno circoscrivere l´analisi ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale), in quanto considerare tutti gli operatori esposti in modo indifferenziato è oneroso ed inefficiente. Bisogna poi analizzare eventuali misure preventive e protettive, sia già adottate che da adottare. Tra queste ultime è possibile individuare: · la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; · l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative; · l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; · corsi e attività di formazione e informazione effettuati (registrate e verificate); Valutazione preliminare del pericolo Nell'ambito della valutazione dei rischi per i lavoratori dovuti alla presenza di agenti chimici pericolosi, è fondamentale innanzitutto distinguere tra le diverse modalità di interazione tra agente chimico e operatore potenzialmente esposto; si devono prendere in considerazione le diverse vie di contatto. Per quanto riguarda i pericoli per la salute è necessario distinguere tra effetti di: · Tossicità acuta · Irritazione · Corrosività · Sensibilizzazione · Tossicità per dose ripetuta · Mutagenicità · Cancerogenicità · Tossicità riproduttiva · Esplosività · Infiammabilità · Potere ossidante ed effetti derivanti da instabilità o incompatibilità e dallo stato chimico-fisico dell'agente chimico pericoloso. Inoltre, dal punto di vista della tipologia di situazione lavorativa nella quale risulta possibile l'esposizione, è necessario distinguere tra: 1. Attività con esposizione normalmente prevista: si tratta della situazione nella quale l'esposizione all'agente chimico è normalmente prevista durante le operazioni svolte dal lavoratore (ad esempio per l'aggiunta manuale dell'agente o per la necessità di entrare in contatto fisico con l'agente) 2. Attività con esposizione accidentale: si tratta della situazione nella quale l'esposizione all'agente chimico non è prevista, ossia delle lavorazioni a ciclo chiuso. In questo caso l'esposizione all'agente si può verificare solo a seguito di anomalie operative o incidenti 3. Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro: si tratta del caso in cui si può avere esposizione all'agente chimico a causa di piccole perdite non controllate che comportano la diffusione dell'agente nell'ambiente di lavoro. In caso il rischio di esposizione possa essere definito moderato, viene considerata esauriente la fase di valutazione e, salvo per situazioni particolarmente critiche, non si procede ad una analisi di maggior dettaglio. Resta comunque obbligatorio informare e formare i lavoratori. Se l´analisi ha individuato la presenza di rischio di esposizione non moderato, diventa necessario adottare le misure specifiche di protezione e prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti e emergenze e la sorveglianza sanitaria e procedere con un´analisi di dettaglio come di seguito descritto. Valutazione dettagliata del rischio La valutazione di dettaglio deve portare ad identificare l´effettivo livello di esposizione al rischio dei lavoratori; occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi operative (normali, di manutenzione e di emergenza), definire le misure specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza sanitaria ed eventualmente il monitoraggio ambientale. Scopo della valutazione di dettaglio è comunque far sì che il rischio residuo sia ridotto al minimo, e comunque corrispondente ad un´esposizione al di sotto dei limiti. Nei casi più semplici si tratta di considerare tutte le misure adottate in Azienda, per verificare eventuali possibilità di miglioramento, e comunque prendere in considerazione almeno quelle previste dalla legge per il rischio di esposizione non moderato. La valutazione può essere condotta sia in modo qualitativo (individuazione del numero di eventi indipendenti necessari) sia in modo quantitativo. Nel secondo caso si procede alla stima delle frequenze incidentali attese mediante l'approntamento e la risoluzione matematica di alberi logici (alberi di guasto ed alberi di eventi). Al termine dell´analisi, una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, occorre procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutarne l´efficacia. Analisi delle misure di riduzione del rischioUna volta valutato il rischio di esposizione ad agenti pericolosi come non moderato, occorre identificare le misure atte alla riduzione del rischio. Come da art. 72-sexies comma 1 è possibile individuare provvedimenti (da adottare in ordine di priorità e in aggiunta alle misure generali valide per tutte le situazioni) quali: a. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b. appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio; c. misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d. sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies. E´ comunque prioritario valutare se sia possibile l´eliminazione o sostituzione degli agenti pericolosi. Misurazione degli agenti pericolosiIl Datore di Lavoro effettua, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di sicurezza, periodiche misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori e le confronta con i valori limite di esposizione professionale. In presenza di limiti di esposizione sarà possibile confrontare l´esposizione effettiva e quella massima consentita. Dato per scontato che i limiti di soglia non debbano essere superati, sarà possibile valutare quale rapporto esista tra l´esposizione effettiva e quella massima. Istituzione della Sorveglianza sanitariaIl D.Lgs. 25/2002 introduce una significativa novità per quanto concerne l´obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individuava l´obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l´obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale sia a livello di indicatori biologici di esposizione. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sopra individuati, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Le cartelle sanitarie sono tenute in Azienda, in forma atta a consentirne la consultazione, nel rispetto della riservatezza, e devono rendersi disponibili anche successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro ed inviate agli organi esterni competenti (ISPESL, ASL). Comportamenti da tenere in emergenzaAvendo definito l´analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di esposizione, risulta necessario integrare il Piano di Emergenza Interno (se presente), tenendo conto degli eventi che possano causare un´esposizione dei lavoratori, delle loro conseguenze; in ragione di ciò si definiscono gli interventi necessari, si stabiliscono le modalità e i contenuti della formazione del personale e delle esercitazioni periodiche. Analisi delle attivita' di formazione e informazione Le attività di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse casistiche individuate. Stesura del documento di valutazione dei rischi Il documento di valutazione dei rischi conterrà le informazioni di cui sopra e andrà ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; deve essere aggiornato periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione.
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